Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento
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4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.
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1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.
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1. L'imposta, nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto
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1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito e, nel caso di
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2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione
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1. Se l'imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo
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3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprietà dei beni alla data
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4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto
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1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni
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3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei
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1. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la
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1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché
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2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali
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1. L'imposta si applica nella misura fissa di lire centomila: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a
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agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.
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commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta, pur essendovi beni ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire
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2. Per le donazioni di veicoli di cui all'art. 12, lettera l), l'imposta si applica nelle misure fisse stabilite nell'art. 7 della parte prima della
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limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del
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2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di
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e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico
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applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.
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stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i
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successione la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della
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appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione non si applica per i beni e i diritti cointestati al coniuge che formavano oggetto della